
Lo scorso 23 gennaio è stata depositata una sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che non consentono ad una persona disabile di usare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni.
Tali norme, giudicate incostituzionali, contenute nella legge 108/1968 e nel Codice dell’amministrazione digitale, non riguardano solo le persone con disabilità permanenti, ma ogni «elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare».
La firma digitale troverebbe una valida soluzione al problema, ma sembra che ancora oggi, in queste specifiche situazioni, le intenzioni della persona con disabilità debbano essere certificate dalla presenza di due testimoni e un notaio, o di un delegato del sindaco. Una condizione che sicuramente non facilita il compito a chi vuole esercitare il proprio diritto di voto, ma è impossibilitato a farlo.
La notizia della sentenza è stata accolta con soddisfazione dall’Associazione Coscioni, che l’ha considerata «Una vittoria importante contro le discriminazioni».
L’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione, che ha promosso il ricorso in gruppo con altri legali ha spiegato che questa sentenza «assume ulteriore importanza in ragione del fatto che, da luglio 2024, è entrata in funzione la piattaforma pubblica per le sottoscrizioni digitali di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, uno strumento che facilmente potrebbe ora essere utilizzato anche per la raccolta delle firme per la presentazione di liste e candidature alle elezioni».
La preclusione all’utilizzo della firma digitale determina il paradosso per cui anziché rimuovere gli ostacoli l’ordinamento giuridico introduce “un aggravio né necessario, né proporzionato” rispetto all’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati.